La banca ha stringenti obblighi informativi e deve valutare l’appropriatezza delle operazioni proposte al cliente

La banca che non informi il cliente sul valore ed i costi intrinseci alla detenzione di un titolo illiquido, che non offra informazioni in merito alle modalità, tempi e difficoltà di smobilizzo delle posizioni, che non gli sottoponga una comparazione con altri prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio da valutare come alternativa di investimento, viola i doveri di correttezza e trasparenza indicati dalla Comunicazione Consob n° 9019104 del 2 marzo 2009.

(Tribunale di Verona, sentenza n. 687/2017)

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