Locazioni commerciali: nulle le pattuizioni che prevedano il pagamento di spese non collegate ad un servizio

In materia di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione, è nulla, ai sensi dell’art. 79 della legge n. 392 del 1978, ogni pattuizione che consenta al locatore di pretendere dal conduttore un pagamento non giustificato dal sinallagma contrattuale; con la conseguenza che, con riguardo agli oneri condominiali, come anche desumibile dall’art. 9 della citata legge, possono essere poste a carico del conduttore solo le spese collegate al godimento effettivo, da parte sua, di un servizio, con conseguente esclusione degli oneri straordinari che riguardino, non solo l’unità immobiliare, ma l’edificio condominiale nel suo complesso, … Dunque, il principio di cui all’art. 9 legge n. 392 del 1978, applicabile alle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, va inteso nel senso che se non esiste la fornitura di un determinato servizio, mancando la sinallagmaticità, non è dovuto alcun corrispettivo per la stessa, anche se il pagamento del relativo onere è astrattamente previsto in contratto.

(Corte di Cassazione, III sez. civile, n. 5795/2017)

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