La Cassazione, sulla revisione delle tabelle millesimali

“… costituiscono errore essenziale, e possono dare luogo a revisione delle tabelle millesimali, gli errori che attengano alla determinazione degli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti (quali l’estensione, l’altezza, l’ubicazione, esposizione etc.), siano errori di fatto (per esempio, erronea convinzione che un singolo appartamento abbia una estensione diversa da quella effettiva), siano errori di diritto (ad esempio, erronea convinzione che nell’accertamento dei valori debba tenersi conto di alcuni degli elementi che, a norma dell’articolo 68 disp. att., c.u., sono irrilevanti a tale effetto). Mentre non possono qualificarsi essenziali gli errori determinati soltanto da criteri piu’ o meno soggettivi con cui la valutazione dei singoli elementi necessari per la stima sia stata compiuta, poiche’ l’errore di valutazione, in se’ considerato, non puo’ mai essere ritenuto essenziale, in quanto non costituisce un errore sulla qualita’ della cosa a norma dell’articolo 1429 n. 2 cod. civ. (Cass. 27-3-2001 n. 4421).” (Cass. n. 19797/2016)

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