Se l’ospite della RSA necessita di cure mediche, le prestazioni sono a carico del SSN
“Nel caso in cui vengano erogate prestazioni sanitarie che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale, le prestazioni rese per la cura della paziente devono considerarsi ad elevata integrazione e quindi di competenza integrale del SSN: come tali, gratuite, con esclusione di ogni compartecipazione del Comune o dell’utente o dei suoi familiari o eredi.”
(Cassazione Civile, Sez. I, Ord. n. 16601/2026)